NEWS

    A PROPOSITO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO CONDOMINIALE...

    pubblicata il 27-05-2014


    L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO CONDOMINIALE IN CASO DI MOROSITA' CONFIGURA UNA "PRATICA COMMERCIALE SLEALE" SANZIONABILE DALL'A.G.C.M. AI SENSI DEL CODICE DEL CONSUMO

    TAR Lazio 31 gennaio 2011, n. 886

    La sentenza del Tribunale amministrativo in epigrafe ha confermato integralmente le conclusioni a cui era giunta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ordine al carattere scorretto di un comportamento tenuto da un erogatore del servizio idrico che aveva interrotto la fornitura, all’intero condominio, per una situazione di morosità, senza informare preventivamente agli utenti finali sulla possibilità di regolarizzare tempestivamente le rispettive posizioni (provvedimento n. 19618 del 2009). L’Autorithy, nel provvedimento sanzionatorio, aveva rilevato che, pur essendo il rapporto contrattuale stato instaurato nei confronti del condominio, i casi di morosità riguardavano, in modo prevalente, i singoli condomini qualificati “titolari formali del rapporto di somministrazione di acqua”.

    Il Tribunale, richiamando il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui: “in presenza di un condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, i condomini devono essere considerati "consumatori", in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” specifica che è in relazione ai singoli condomini: “che deve essere rapportata (e quindi valutata) la diligenza del professionista e la sua condotta; così come, se occorre giungere ad una decisione drastica, ancorchè legittima in presenza di morosità, quale quella della cessazione dell'erogazione dell'acqua, è ai consumatori/condomini che occorre fare riferimento (quanto alla corretta e completa informazione in ordine alle loro libere e consapevoli determinazioni)”.

    Il Tribunale amministrativo prosegue il proprio percorso argomentativo rilevando che: “oggetto della controversia è un deficit informativo in ordine alla cessazione (per morosità) della fornitura del bene idrico. Si tratta, dunque, innanzi tutto di un bene essenziale per l'esistenza dell'individuo, la cui mancanza incide direttamente sull'esercizio dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, e di un settore nel quale il professionista opera in condizioni di sostanziale monopolio. Di modo che la commercializzazione del bene (e le pratiche a ciò connesse), la legittima ricerca di un profitto nello svolgimento dell'attività ed i rapporti tra erogatore del servizio e consumatori devono essere necessariamente contestualizzati (ed in tal senso ricostruiti e valutati) alla luce della natura primaria ed essenziale del bene acqua”.

    La sentenza del Tar Lazio, dunque, respinge integralmente il ricorso della società sottolineando che non è in discussione il diritto della società di adottare tutte le misure necessarie per recuperare i propri crediti e di sospendere la fornitura in caso di morosità accertata. Tuttavia, la cessazione dell’erogazione deve considerarsi una extrema ratio e deve necessariamente essere preceduta da misure di informazione preventiva dei singoli utenti del servizio in ordine alla possibilità che la situazione di mancato pagamento delle bollette potrebbe determinare l’interruzione del servizio quale forma di autotutela della società.

    avv. Claudio Belli
    www.anaci.it



    < INDIETRO

Fai una domanda all’esperto

Inserisci qui i tuoi dati e fai anche tu una domanda all’esperto: