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    CIRCOLARE N° 8-E /2014 DELL’AGENZIA DELL ENTRATE IN MERITO AL “BONUS” DI € 640,00

    pubblicata il 16-05-2014


    A seguito della pubblicazione del DL n° 66/2014 l’Agenzia delle Entrate, allo scopo di rendere chiaro quanto è disposto nel decreto citato ha emanato la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 ; in essa vengono riportati i chiarimenti in relazione al bonus spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

    Come noto, l'ammontare del bonus è pari ad euro 640 per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

    I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante, di euro 640 per i possessori di reddito complessivo non superiore a € 24.000 ; in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a € 26.000.

    L'Agenzia precisa, a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno 2014 e tenendo conto dei valori comunicati dai lavoratori relativamente a redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nel periodo d’imposta, che il credito d’imposta dovrà essere riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi.

    In particolare l’Agenzia si sofferma su chi potrà essere potenzialmente beneficiario del credito sono innanzitutto tutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato

    - dai redditi di lavoro dipendente;
    - dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

    Pertanto “in via automatica …” senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari i sostituti d’imposta potranno erogare la quota di credito spettante:

    - a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio ovvero, nelle ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno;
    - utilizzare l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga
    - in caso di incapienza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

    Il bonus va anche ai contribuenti che prestano la loro attività senza sostituto d'imposta. I soggetti titolari, nel corso dell'anno 2014, di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, quali ad esempio il datore di lavoro che ha alle dipendenze una colf, oppure il proprietario unico di un immobile che occupa un custode, ecc…, e tutti gli altri soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

    la determinazione del periodo di lavoro nell'anno cui deve essere rapportato il bonus va effettuata considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

    Dott.VINCENZO DE DOMENICO
    per ANACI Informa



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