LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento in un condominio composto da 6 unità immobiliari. Su una delle parti esterne del palazzo scorre la canna fumaria del mio caminetto, coperta ovviamente da mattoni e intonaco, formando così uno sorta di pilastro sporgente rispetto alla parete esterna del palazzo, ma che forma un tutt'uno con esso, fino al sottotetto. Anche a causa della cattiva manutenzione dei canali di raccolta delle acque piovane sul tetto, l'intonaco che copre questa canna fumaria si sta sgretolando e cominciano a sorgere problemi con il titolare della vicina proprietà che lamenta dei danni (non meglio precisati). Vorrei sapere gentilmente a chi fa capo la spesa per il ripristino dell\'intonaco in disfacimento: 1) a me che sono il proprietario della canna fumaria contenuta in questo pilastro esterno; 2) al condominio a cui competono le spese di manutenzione dell\'intonaco che copre le pareti esterne dell\'immobile? Grazie e buon lavoro.
Risposta:
Egregio Signor Felice,
l’art. 1117 del codice civile pur riformato dalla legge 220/2012 contempla tra le parti comuni le facciate.
E’ evidente che quanto da Lei descritto riguarda l’estetica della canna fumaria e non la funzionalità .
Se il problema fosse quest’ultimo il problema sarebbe dei soli utilizzatori, ma invece parlando dell’intonaco della canna fumaria ritengo che il problema sia condominiale e pertanto la spesa per il ripristino dell’intonaco va ripartito tra i condomini secondo millesimi.
Infatti la canna fumaria, incastonata nella facciata ne è parte integrante.
Quindi rientra nelle parti comuni descritte nel 1117 cc.
Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.
Sebastiano Barbassi
Domus Service - Vicepresidente ANACI Venezia
Cavallino Treporti
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