LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    AMMINISTRATORE CESSATO - Biagio

    Buon giorno volevo formulare la seguente domanda: Ai fini della cessazione dell'incarico di amministratore, il dimissionario dovrà consegnare tutta la documentazione inerente all'anno di riferimento oppure anche i documenti degli anni precedenti?Grazie.distinti saluti.


    Risposta:

    Egregio Signor Biagio,

    è evidente che tutta la documentazione prodotta e generata durante la gestione condominiale non è proprietà dell’amministratore che ne è il solo temporaneo custode, ma è proprietà dei condomini. Questo è confermato anche dalla recente riforma (legge 220/2012) la quale ribadisce ad esempio che ogni condomino ha diritto di prendere visone della documentazione contabile e di farne copia.
    Il comma 8 dell’art. 1129 del codice civile, riformato dalla 220/2012, così recita” Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio etc ..

    Già in passato nello stesso tono si era espressa la Cassazione “l’amministratore revocato deve far pervenire tempestivamente e spontaneamente al nuovo amministratore tutta la documentazione in suo possesso che detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del mandante” (Trib. Milano Sez. V, 24-01-2008).

    Quindi la mancata riconsegna della documentazione contabile, ma non solo, potrebbe far sorgere una responsabilità ai sensi dell’art. 646 c.p. per appropriazione indebita.
    Quindi in definitiva non ci sono motivazioni valide per le quali l’amministratore uscente non debba consegnare l’intera documentazione, contabile e non, al nuovo amministratore.

    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.


    Sebastiano Barbassi
    Domus Service - Vicepresidente ANACI Venezia
    Cavallino Treporti



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