LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    TABELLE MILLESIMALI, CHE MAGGIORANZA? - Riccardo

    Buongiorno, Le scrivo per poter risolvere un dubbio in riferimento all'approvazione delle tabelle millesimali e in particolare in riferimento a quale maggioranza sia necessaria per l'approvazione. Il dubbio nasce dal fatto che nonostante, come Lei scrive in una precedente risposta, le tabelle millesimali devono "essere approvate dall'assemblea a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, come sembra essere orientata la cassazione anche con la recentissima sentenza 26.02.2014 n° 4569", il mio Amministratore di Condominio, affiliato all'Anaci di Venezia, afferma che secondo l'art. 68 e l'art 69 disp. att. c.c., le tabelle millesimali devono essere approvate all'unanimità dai proprietari degli immobili componenti il condominio. Quale maggioranza deve essere applicata per l'approvazione? Ringraziando per la cortese attenzione, porgo cordiali saluti.


    Risposta:

    Gentile Signor Nicola,
    non possiamo ritenere le due filosofie interpretative giuste o sbagliate, sono semplicemente due modi di intendere la stessa questione.
    Purtroppo la questione non è legata al suo amministratore o gli esperti che qui rispondono in merito ai quesiti da voi posti. Il problema è legato al sistema giuridico italiano. Ci sono infatti sentenze, anche della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che sono una il contrario dell’altra. In un altro sistema giuridico una sentenza farebbe giurisprudenza, nel nostro un giudice può sentenziare all’opposto senza che nessuno si scandalizzi.
    Quindi posso capire il suo amministratore che voglia continuare su una linea garantista. Rimane però fermo il fatto che oramai la giurisprudenza vada proprio in questa direzione da ritenere valida la delibera a maggioranza qualificata come sufficiente per l’approvazione delle nuove tabelle millesimali.
    Così come i dissenzienti alla delibera favorevole possono ricorrere al giudice per l’annullamento della delibera, allo stesso modo coloro che vorrebbero approvare la tabella a maggioranza possono ricorrere al giudice perché sia dichiarata nulla tale delibera secondo i recenti pronunciamenti contenuti nella 4569 del 26 febbraio 2014 che confermano quanto già deciso nella 18477 del 2010.

    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.


    Sebastiano Barbassi
    Domus Service - Vicepresidente ANACI Venezia
    Cavallino Treporti"



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