LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    QUANDO VIEN LA NEVE - Daniele

    La spesa dello sgombero della neve su una terrazza ad uso esclusivo ma che è tetto del garage condominiale si riparte per 1/3 e 2/3 ?


    Risposta:

    Per la giurisprudenza e per il c.c. le relative spese di manutenzione delle terrazze a livello ad uso esclusivo devono essere ripartite conformemente a quanto disposto dall’art. 1126 c.c., ossia:
    - nella misura di 1/3, dal proprietario dell’unità abitativa cui la terrazza costituisce elemento accessorio;
    - nella misura dei 2/3, da tutti gli altri condomini (escluso il precedente, in quanto “a livello”) per i quali la terrazza a livello svolga le medesime funzioni del lastrico solare.
    La spesa per lo sgombero della neve se evento eccezionale che può provocare un danno alle proprietà sottostanti dovrà essere ripartita con l' art. 1126 c.c.

    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.

    Naccari Giorgio
    Amministrazioni Immobili srl
    Mestre (Ve)



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