LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    IL DECRETO INGIUNTIVO - Giulia

    Buongiorno, vorrei comprendere i termini dell'azione di ingiunzione di pagamento che l'ammininistratore può compiere nei confronti di un condòmino moroso. Leggo che l'amministratore può/deve procedere "entro 6 mesi dalla chiusura di bilancio di esercizio nel quale è compreso il credito esigibile"... Non sono esperta e non mi è chiaro...cosa si intende per chiusura di bilancio di esercizio? grazie


    Risposta:

    Gentile Giulia,
    con il periodo di crisi che stiamo attraversando, il potere/dovere dell'amministratore di riscuotere tempestivamente dai condomini il loro contributo, diventa essenziale per una corretta gestione del condominio.

    La novità della riforma del condominio è stata quella di aggiungere un termine massimo oltre il quale, l'amministratore, pena la grave inadempienza e la possibile richiesta del risarcimento del danno, DEVE assolutamente richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del moroso.

    Questo termine massimo, dal quale solo l'assemblea può dispensare l'amministratore, è quello da lei citato: sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
    Cioè, se, per esempio, l'esercizio del condominio va dal 1° gennaio al 31 dicembre, il termine di sei mesi scade il 30 giugno.

    Poichè però il credito del condominio diventa "esigibile" con l'approvazione del bilancio (e relativa ripartizione) da parte dell'assemblea, la tesi che sta crescendo in consensi è che i sei mesi debbano essere calcolati dall'assemblea di approvazione dei bilanci.

    In conclusione, l'amministratore, una volta approvato bilancio e ripartizione, può procedere con il decreto ingiuntivo a sua discrezione, quando lo ritenga opportuno. DEVE comunque, salvo dispensa dell'assemblea, richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo approssimandosi la scadenza dei sei mesi.

    Il termine indicato dalla legge è posto a tutela del condominio da una possibile inerzia dell'amministratore, non a coprire, fino a sei mesi, la morosità del condomino.


    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino.
    Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.

    Guido Bartolucci
    www.espertoincondominio.it



    < INDIETRO

Fai una domanda all’esperto

Inserisci qui i tuoi dati e fai anche tu una domanda all’esperto:

Accetto l'informativa sulla Privacy