LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    DIRITTO DI VEDUTA - Sergio

    Buongiorno, ho necessità di chiarire questa situazione: su una palazzina condominiale, il proprietario dell'appartamento al piano terra ha posizionato lungo la rete di confine sul suo giardino, un telo oscurante per l'altezza di ca. due metri, che toglie la visibilità al vicino. cosa mi consiglia.


    Risposta:

    In linea generale, il diritto di veduta è regolato dall'art. 907 C.C. che, al primo comma, recita: "Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.". L'obbligo di osservare la distanza dalle vedute riguarda anche i muri di cinta. A i fini della disposizione anzidetta il termine "costruzione" non va inteso in senso restrittivo di manufatto in calce o in mattoni o in conglomerato cementizio, ma in quello di qualsiasi opera che, qualunque ne sia la forma e destinazione , ostacoli , secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, l'esercizio di una veduta.
    Se poi la recinzione è all'interno del condominio, la Cassazione ha costantemente statuito che: "Il principio secondo cui in materia di condominio trovano applicazione le norme sulle distanze legali (nella specie con riferimento al diritto di veduta) non ha carattere assoluto, non derogando l’art. 1102 c.c. al disposto dell’art. 907 c.c., giacché, dovendosi tenere conto in concreto della struttura dell’edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, il giudice di merito deve verificare, nel singolo caso, se esse siano o meno compatibili con i diritti dei condomini".
    E il giudice di merito ha deciso, a volte per il prevalere del diritto alla privacy, a volte per i diritti di veduta.
    La materia è controversa, quindi consiglio di fare esaminare da un esperto il caso specifico per farsi dare un parere preciso.

    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.


    Guido Bartolucci
    consulente per il condominio
    www.espertoincondominio.it



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